Diffamazione online? Risarcimenti in tutti i paesi della UE

Pino Bruno | ottobre 25th, 2011 - 08:33

Siete vittima di diffamazione online in uno dei paesi dell’Unione Europea? Avete diritto al risarcimento in ogni singolo paese. Così ha sentenziato la Corte di Giustizia Europea, che si è pronunciata a proposito di due vicende giudiziarie in Germania e Francia. “…La Corte ha considerato che, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, la vittima può esperire nei confronti dell’editore un’azione di risarcimento sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l’editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui la vittima assume aver subìto una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito”.

“…la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue dalla diffusione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione quale una stampa, giacché, in via di principio, essa mira all’ubiquità di detti contenuti. Questi possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque al mondo, indipendentemente da qualsiasi intenzione del loro emittente in ordine alla loro consultazione al di là del proprio Stato membro di stabilimento e al di fuori del proprio controllo.

Sembra dunque che Internet riduca l’utilità del criterio inerente alla diffusione, poiché la portata della diffusione di contenuti messi in rete, in linea di principio, è universale. Inoltre, sul piano tecnico è tuttora impossibile quantificare tale diffusione con certezza ed attendibilità rispetto ad un determinato Stato membro e, di conseguenza, valutare il danno causato esclusivamente in tale Stato membro.

Le difficoltà di attuazione, nel contesto di Internet, di detto criterio della concretizzazione del danno… contrastano … con la gravità della lesione che può subire il titolare del diritto della personalità, il quale constata che un’informazione lesiva di suddetto diritto è disponibile in qualunque parte del mondo”.

ll regolamento sulla competenza giurisdizionale, spiega la Corte, prevede che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro, in linea di principio, siano convenute dinanzi ai giudici di tale Stato. Tuttavia, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, “una persona può essere convenuta anche in un altro Stato membro dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso si è prodotto o può prodursi”.

Per leggere tutta la sentenza (in italiano), cliccare qui e cercare

C-161/10 – C-509/09 del 25 ottobre 2011.

 


 

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